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DL n. 39 - Tutela minorenni
26 Marzo

DL n. 39 - Tutela minorenni

31 Marzo 2014
E' stato approvato in data 3 Marzo 2014 un Decreto Lgislativo, il n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 Marzo 2014, nel quale si prevedono una serie di tutele a favore dei minorenni. Il problema si pone in quanto l'art. 2,  introducendo l'art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313,  prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

 

Facendo riferimento la norma alle "attività volontarie" sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.

In poche parole: la Banda deve avere il certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziario per i propri insegnanti, i direttori, i componenti del Direttivo e per tutti coloro (volontari) che sono a contatto con i minorenni.

Ci siamo già mossi contattando vari soggetti e Ministeri: attendiamo risposte in merito.

Verrete tenuti al corrente di quanto riusciremo a sapere e (si spera) ottenere al riguardo.

p. il T.P. - Giorgio Zanolini


4 Aprile 2014
E’ con estrema soddisfazione che comunichiamo la soluzione del problema inerente il DL 39/2014. Il DL in oggetto recepisce una direttiva europea sull’argomento creata nel 2011.
Questo DL avrebbe imposto a tutti i soggetti che hanno collaboratori che operano a contatto con i minori la richiesta di un certificato penale, il quale attesti l’assenza di reati legati, appunto, ai minori.
Di per sé, la norma è giusta, ma…

Nei dettagli:

  1. un certificato penale vale sei mesi, quindi si deve rinnovare due volte all’anno;
  2. non è previsto un periodo transitorio di applicazione della norma, quindi dal 6 Aprile 2014 detto DL entra in vigore;
  3. le multe per chi in tale data non ha provveduto a richiedere il certificato dei suoi collaboratori vanno da 10.000,00 a 15.000,00 €.
  4. sull’entità della spesa per ottenerlo c’è un po’ di confusione: alcuni Tribunali applicano marca da bollo da 16,00 € più  3,54 € per diritti di segreteria, altri no e si fanno solo pagare i 3,54 € di segreteria (abbiamo in mano copia di certificati emessi in questi giorni che lo testimoniano). Quindi, nella peggiore delle ipotesi, ipotizzando in un gruppo una collaborazione di 25 volontari, ciò avrebbe significato una spesa di 1.000,00 € l’anno (!);

Ci siamo mossi nel seguente modo:

  • abbiamo fatto un interpello al Garante della Privacy e, dopo una risposta telefonica aspettiamo anche la risposta scritta; 
  • con la collaborazione degli amici del Trentino, abbiamo fatto rivolgere un'interpellanza urgente tramite il Senatore Panizza al Ministero di Grazia e Giustizia e al Ministero della Semplificazione
    http://www.francopanizza.it/83-si-riveda-subito-la-norma-che-rischia-di-mettere-in-ginocchio-il-volontariato-e-l-associazionismo.html;
  • abbiamo fatto anche due interpelli scritti, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno al Ministero di Grazia e Giustizia;
  • abbiamo coinvolto un buon numero di Avvocati e professionisti che hanno tenuto e tengono monitorata la situazione.

Il Ministero di Giustizia ha risposto alle varie osservazioni in merito a tale norma facendo uscire  due apposite circolari.
A questi link potete trovare il testo integrale delle due circolari: