Come richiesto dall'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le associazione devono pubblicare «entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente».
Le informazioni del caso, tramite comunicazione inviata alle Federazioni nostre associate, sono già giunte alle Bande Musicali aderenti al T.P.
ULTIME NOTIZIE: con una circolare del 23/02/2018 il Ministero del Lavoro dichiara che "Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge".
Ma adesso si attende il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha sottoposto al Consiglio di Stato, in data 27 febbraio 2018, tre quesiti sull'interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, recanti “Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche”.
I quesiti riguardano l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli; la decorrenza dei nuovi obblighi informativi; l’ambito di applicazione delle nullità previste in caso di mancata pubblicazione.
Riguardo alla seconda questione, quella relativa alla decorrenza, il Ministero dello Sviluppo Economico chiede al Consiglio di Stato "di verificare se sia corretto ritenere applicabile gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sin dal 2018 (come sostenuto a prima lettura dalla Direzione Generale per il Mercato del Ministero dello Sviluppo Economico) ovvero se si possa sostenere che il 2018 debba essere inteso quale anno di decorrenza fiscale per l’applicazione del comma 125 e di concludere che solo dal 2019 siano cogenti i nuovi obblighi pubblicitari, relativi appunto ai dati raccolti a decorrere dal 2018. È questa infatti la lettura della norma che è stata prospettata dal Ministero del Lavoro con nota prot.n. 34/2540 del 23/02/2018. In effetti, le norme in questione sono entrate in vigore il 29 agosto 2017 e se si dovesse ritenere che le stesse operino sulla rendicontazione 2017, tutti gli operatori si troverebbero ovviamente nella situazione di non aver raccolto alcun dato in maniera strutturata e sistematica almeno per i primi nove mesi del 2017, quando le norme in questione non erano in vigore nel nostro ordinamento. Ciò dovrebbe valere tanto per gli obblighi introdotti a carico dei percettori, quanto dei soggetti erogatori.
Anche con riferimento alle erogazioni effettuate, il comma 126 introduce infatti i nuovi obblighi di pubblicazione “a decorrere dal 2018”. Dato che l’oggetto dell’obbligo di trasparenza sono i contributi erogati, si tratta di verificare se sia corretto ritenere che la disposizione si applichi alle erogazioni effettuate a partire dal 2018, che andranno rendicontate nella nota integrativa al bilancio nel 2019. Pertanto, sul piano pratico, si tratterebbe di registrare le erogazioni effettuate e ricevute a partire dal 2018, che saranno esposte nei bilanci approvati e pubblicati nel 2019, secondo i termini di cui agli articoli 2364 e 2435 del codice civile e, ove applicabile, dell’art. 154-ter del TUF, relativi all’approvazione ed alla successiva pubblicazione del bilancio di esercizio/consolidato. Questa impostazione consentirebbe, tra l’altro, alle istituzioni competenti di fornire linee guida per porre rimedio alla scarsa chiarezza della formulazione della disciplina ed assicurare così un uniforme rispetto delle regole da parte dei soggetti interessati. A conforto di detta interpretazione è stato altresì sostenuto che, qualora si applicasse la normativa già dai bilanci relativi all’anno 2017, le società di revisione si troverebbero a dover certificare tali bilanci, contenenti anche le informazioni sulle sovvenzioni, sulla base di un flusso informativo non già strutturato e organizzato ma predisposto solo ex post. Le società incaricate della revisione e certificazione del bilancio potrebbero lamentare in tal modo limitazioni nell’espressione di giudizio sui dati non provenienti da processi testati ed analizzati secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento.
I soggetti interessati hanno inoltre evidenziato gli elevatissimi costi (interni ed esterni) in termini di ricostruzione (ex post, naturalmente) dei dati e gli altissimi rischi di una ricostruzione erronea di questi stessi dati".
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