ED ECCO ANCHE L'ATTESA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUI CONTROLLI DEI "GREEN PASS" E DEI DOCUMENTI D'IDENTITA' + AGGIORNAMENTO GARANTE PRIVACY
11 Agosto

ED ECCO ANCHE L'ATTESA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUI CONTROLLI DEI "GREEN PASS" E DEI DOCUMENTI D'IDENTITA' + AGGIORNAMENTO GARANTE PRIVACY

ED ECCO ANCHE L'ATTESA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
SUI CONTROLLI DEI "GREEN PASS" E DEI DOCUMENTI D'IDENTITA'

+ AGGIORNAMENTO GARANTE PRIVACY

  

E' uscita l'attesa circolare del Ministero dell'Interno circa i controlli dei "Green pass" e dei documenti d'identità del pubblico partecipante alle manifestazioni tra le quali anche i nostri concerti.

Mentre era chiara la possibilità di verifica del "Green pass" da parte degli incaricati a tale scopo tramite l'App "VerificaC19", dubbi erano invece emersi circa la liceità di verifica dei documenti d'identità da parte dei verificatori.

La circolare qui allegata chiarisce in modo chiaro che tale possibilità è contemplata, fermo restando che non si tratta di un obbligo ma solo della possibilità di verifica nel caso in cui si verifichino circostanze non chiare (per es. il verificatore vede apparire su il "Green pass" una data di nascita che non si addice, per chiara differenza di età, a chi presenta tale passaporto sanitario). 

La circolare specifica anche che i verificatori (o delegati) devono essere adeguatamente identificati tramite atto formale da parte del Presidente dell'Associazione ed opportunamente formati, andando a confermare quanto avevamo già ipotizzato in "Musica all'aperto" 3.0, come si evince dall'estratto dalla circolare sotto riportato: 

Diciamo che con quest'ultimo tassello per i concerti le disposizioni sono abbastanza chiare, ricordando che se la Banda è invitata a esibirsi in forma statica (concerto) tutto quanto attiene l'organizzazione, il versamento dei diritti d'autore e, soprattutto, l'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione Covid sono a carico dell'organizzatore.
Consigliamo di farsi consegnare un invito scritto da parte dell'organizzatore, quale esso sia.
A carico dell'associazione resterà solo la parte inerente i propri musicisti, ovvero la verifica preventiva che tutti essi siano in possesso di regolare "Green pass", anche se poi, all'ingresso nell'area concerto, saranno comunque verificati dall'organizzazione.

 

DIVERSO E' INVECE IL CASO DELLA MUSICA ITINERANTE.
Sicuramente ricadono in quest'ambito le sfilate e le processioni (nel caso in cui sia presente una Banda).
La normativa non è assolutamente chiara in tal senso: anzi, in taluni casi è carente o, addirittura, ha delle disposizioni che si sovrappongono tra di esse.

Teoricamente in zona bianca le restrizioni che sono in essere in zona gialla, arancione e rossa non ci sono, quindi il limite per le manifestazioni solo in forma statica non c'è.

Però persistono le norme di prevenzione contagio, quindi ci viene spontaneo chiederci:

- com'è possibile avere un elenco di coloro che assistono alla performance musicale da mantenere per 14 giorni dopo di essa, non potendo verificare chi sarà presente nelle strade ?

- com'è possibile assicurare una pre-assegnazione dei posti per il pubblico in tale contesto ?

- com'è possibile evitare la presenza di un pubblico in piedi ?

- com'è possibile assicurare un distanziamento costante tra i musicisti mentre si suona marciando ?

- com'è possibile tenere una vaschetta di raccolta liquido sotto gli strumenti (in primis gli Ottoni) mentre si marcia ?

- com'è possibile evitare un assembramento di persone ?

- com'è possibile controllare il "Green pass" per il pubblico che assiste alla sfilata ?

- se è vero che una processione viene considerata una funzione religiosa, è pur vero che in presenza di un organico che suona si devono comunque rispettare le norme anti contagio... a meno che il virus sia particolarmente devoto e assicuri di non contagiare nessuno dei partecipanti...

A parte la battuta finale, capite benissimo che la "musica in movimento" contempla delle problematiche che non sono ancora state studiate scientificamente: la posizione fisica occupata da un musicista che marcia, dopo un paio di secondi viene occupata da quello retrostante, e così via sino al termine delle file dell'organico, quindi è chiaro che ciò che fuoriesce da uno strumento va a "spalmarsi" sui musicisti che seguono. Cosa comporta ciò ? 
In più considerate che nemmeno a livello normativo tale esibizione è stata ancora presa in considerazione.

Per questi motivi, nella nuova versione di "Musica e Covid" 4.0 non abbiamo potuto dare delle indicazioni precise: semplicemente perché esse non esistono.

Nel dubbio, in attesa di disposizioni normative specifiche, consigliamo di attenersi al caro, vecchio "buon senso" e ci permettiamo di caldeggiare la partecipazione dei nostri gruppi musicali SOLO in forma statica. Pensiamo a tutelare la nostra associazione e la salute dei nostri musicisti !!!

Appena giungeranno nuove indicazioni, come sempre verrete immediatamente informati.

 

AGGIORNAMENTO GARANTE PER LA PRIVACY

Un Assessore della Regione Piemonte ha chiesto informazioni sull'argomento al "Garante per la Privacy", e quest'ultimo ha emesso la seguente risposta consultabile anche al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9688875

"Cons. Maurizio Marrone
Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, delegificazione
e semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali e
contenzioso, emigrazione, cooperazione internazionale e post olimpico
Regione Piemonte 

 

 Illustre Assessore,

il quesito da Lei rivolto all’Autorità solleva un tema di indubbio interesse generale, relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.

Per quanto di competenza di questa Autorità, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto - oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde - anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.

Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell'intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).

Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza di approfondimento, si rivolgono i saluti più cordiali,

Servizio Affari Legislativi e Istituzionali
La dirigente"