Purtroppo regna ancora molta confusione, in riferimento all'adesione o meno al Terzo Settore.
Una decisione informata e serena, allo stato attuale, non è possibile, dato che mancano ancora troppi Decreti attuativi: sicuramente quando essi usciranno saranno esaminati senza pregiudizio alcuno, per verificare quale sia l'interesse per ogni singola Banda Musicale.
Ma per essere corretti dobbiamo vedere come stanno le cose adesso, dato che il futuro nessuno lo conosce.
Quindi: è più conveniente il regime previsto dalla L. 398/91 oppure quello previsto dalla riforma del Terzo Settore ?
Lasciamo la parola ad alcuni esperti.
" Buone notizie per gli amministratori delle associazioni non a fine di lucro. Contrariamente a quanto previsto... i nuovi regimi fiscali previsti per le Onlus debutteranno solo dal 2021. E meno male, perché i nuovi regimi fiscali introdotti dalla Riforma del Terzo settore saranno più onerosi, in termini tributari, rispetto al regime attuale..."
dalla rubrica "In nome della Legge" a cura di Giovanni Scoz, Redazione "Suonare News", pubblicata su "Suonare News" di Gennaio 2020
"...In ogni caso analizzando i due regimi suddetti sembra emergere una penalizzazione per gli Enti del Terzo settore rispetto alle norme tuttora applicabili previste dalla L.398/1991, sia in termini di limiti di ricavi che di coefficienti di redditività applicabili nonché dal venir meno del vantaggio economico e finanziario del versamento dell’iva in misura pari al 50% dell’importo indicato in fattura ed incassato dall’Ente."
da "https://www.oltreildato.it/2019/01/07/i-regimi-forfettari-alla-luce-della-riforma-del-terzo-settore/"
"...Trasformati in APS ETS sarà ammessa, inoltre, la fruizione di un regime fiscale forfettario standard (art. 80 CTS) nonché di un regime forfettario ad hoc per le APS(art. 86, CTS) anche se peggiorativo rispetto all’attuale regime ex L. 398/91."
da "https://www.nonsolofisco.net/2018/02/22/associazioni-culturali-penalizzate-dalla-riforma-del-terzo-settore/"
"Pur non volendo qui proporre in chiusura una soluzione troppo semplicistica (la situazione di ogni organizzazione deve infatti sempre essere valutata singolarmente e nel dettaglio), dal quadro che la circolare contribuisce a delineare (e che era comunque già abbastanza chiaro in precedenza) è confermata la convenienza per un’ASD a rimanere al di fuori del “perimetro” della Riforma del Terzo settore, e quindi a non acquisire la qualifica di ETS. In questo modo, infatti, sarà possibile per le ASD continuare ad usufruire sia del regime 398 (che è comunque più vantaggioso del regime forfetario per gli ETS non commerciali delineato dal Codice del Terzo settore) che dell’agevolazione di cui all’art.148, c.3, del TUIR.
La circolare non menziona invece minimamente l’altro grande beneficio delle ASD, ovvero il regime dei compensi sportivi, di cui la scorsa finanziaria ha innalzato il limite di esenzione a 10.000 euro (dai 7.500 euro precedenti), il quale non è chiaro se si applichi o meno ad un’ASD che decida di diventare ente del Terzo settore. Anche su questo è opportuno si faccia chiarezza il prima possibile. Quello che è certo è che tale regime continua comunque ad applicarsi alle ASD che decideranno di non diventare enti del Terzo settore, e anche questo punto rafforza quindi la considerazione per cui ad un’ASD conviene continuare ad applicare il regime normativo appositamente previsto per il mondo sportivo e di non optare per quello (peggiorativo) degli enti del Terzo settore."
da "https://www.volontariatotrentino.it/news/la_circolare_18e_dell’agenzia_delle_entrate_parte_seconda_riforma_del_terzo_settore_regime_398"
"Oggi le associazioni culturali possono godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art.148 comma 3 del TUIR e alla disciplina fiscale agevolata dettata dalla L. 398/91.
Quando la Riforma sarà attuata, le associazioni culturali non potranno più beneficiare della L.398/1991.
Inoltre non potranno più fruire della de-commercializzazione delle “quote di frequenza” versate dai propri associati/tesserati (art.148 comma 3 TUIR).
Se decideranno di iscriversi al RUNTS potranno usufruire di un regime fiscale forfettario standard (art. 80 CTS) nonché di un regime forfettario ad hoc per le APS (art. 86 CTS).
C’è da dire però che entrambi questi nuovi regimi sono meno vantaggiosi rispetto all’attuale regime ex L.398/91."
da "https://www.tornacontoec.it/quale-futuro-per-associazioni-culturali-dopo-riforma/"
"...regime forfetario di cui alla l. 398/1991 ad opera dell’art. 89, co. 1, lett. c), CTS, dal quale il codice di riforma (art. 102, co. 2, lett. e-f) ha escluso in via definitiva, con abrogazione espressa, le associazioni senza scopo di lucro e pro loco con o senza personalità giuridica (abrogato l’art. 9-bis del d.l. 417/1991 convertito in l. 66/1992) e le associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di lucro (abrogato l’art. 2, co. 31, della l. 350/2003).
Il forfait, pertanto, particolarmente vantaggioso non soltanto sotto il profilo delle imposte sul reddito ma anche dell’IVA oltreché per le altre semplificazioni, rimane in vigore solo per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro – che non si iscrivano al RUNTS – riconosciute dal CONI e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS)."
da "https://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2019/04/10/terzo-settore-l-analisi-delle-principali-criticita-della-riforma/circ_cndcec%20pdf.pdf"
(Circolare di Aprile 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pag. 58)
"...Si pensi anche alle scuole di musica che devono avvalersi di un numero rilevante di collaboratori per promuovere l’educazione dei diversi strumenti musicali nell’ottica di promuovere la musica orchestrale: in questo caso diventa difficile garantire che il numero di collaboratori sia inferiore al 5% del totale dei soci, così come non è facile garantire il coinvolgimento di volontari continuativi ed attivi in misura superiore al doppio dei collaboratori retribuiti."
da "http://www.vita.it/it/article/2019/09/13/associazioni-culturaliriforma-terzo-settore-ecco-come-scegliere/152659/"
"...Non c’è dubbio che l’opportunità di trasformarsi in ETS andrà concretamente rivalutata anche alla luce di eventuali modifiche della normativa ed in funzione delle particolarità dei casi specifici, tuttavia al momento appare evidente che, almeno per le ASD che abbiano ricavi annui superiori a 130.000 euro, la scelta di iscriversi al RUNTS e quindi di abbandonare le agevolazioni della Legge n.398/1991 appare quanto mai rischiosa e ragionevolmente si può sostenere che comporterebbe un notevole incremento degli oneri fiscali."
da "http://www.studiofabiozucconi.it/associazioni-sportive-dilettantistiche-e-riforma-del-terzo-settore/"
"...Una delle novità più rilevanti della riforma sarà l’abolizione (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2021) del regime fiscale agevolato disciplinato dalla Legge 398/91 (determinazione forfetaria di iva, ires ed irap) per le bande, i cori, le filodrammatiche, le pro-loco e in generale le associazioni senza scopo di lucro, ma non per le ASD, purché non iscritte al RUNTS. L’ASD che optasse per l’iscrizione al RUNTS, confluendo, verosimilmente, nella sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale (APS), potrebbe applicare il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS per gli Enti con ricavi fino a 130.000 euro annui e godere delle norme di favore per i rapporti con gli enti pubblici (art. 56) e per l’accesso ai fondi pubblici (art. 72)....
Conclusioni
In sintesi, non è possibile rispondere univocamente alla domanda sulla scelta più conveniente per una ASD, in quanto la decisione dipenderà anche dal contesto di ciascuna realtà associativa. In linea di massima, una ASD con elevate entrate commerciali (tassate forfetariamente senza limiti in base alla L. 398/91) e/o con ingenti entrate da tesserati non associati (considerate anch’esse commerciali) avrà l’interesse a rimanere fuori dal Registro Unico Nazionale e quindi a non acquisire la qualifica di ETS. In tal modo, potrebbe sia conservare il regime fiscale della legge 398/91, sia continuare a svolgere attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci e tesserati considerandola non commerciale; sarebbe inoltre possibile continuare a retribuire i collaboratori sportivi col citato regime di favore dei 7.500 euro."
da "http://www.studioverna.it/it/focus-terzo-settore/download/"
"...La scelta di accedere al nuovo regime non sempre risulta conveniente, in particolare per i soggetti attivi nell'ambito culturale."
da "http://www.fisitalia.org/news.asp?idp=3&id=61"
“…Per quale ragione, allora, nel mondo dello sport dilettantistico esistono dubbi e preoccupazioni in merito alla riforma del terzo settore?
Talvolta i dubbi sono legati ad una lettura imprecisa della nuova disciplina. In questo caso, essi possono e devono essere dissipati da un’interpretazione più attenta della medesima. In altri casi, invece, vi sono delle questioni reali da affrontare con cautela. Mi riferisco in particolare al fatto che le ASD che s’iscrivono nel RUNTS – ovvero le ASD che, in forza del regime transitorio, non si cancelleranno dal RUNTS cui “trasmigreranno” automaticamente dai registri del terzo settore in cui sono attualmente iscritte – perdono la possibilità di applicare alcune norme fiscali loro specificamente dedicate e per loro particolarmente vantaggiose. L’art. 89, comma 1, CTS, stabilisce infatti che agli enti del terzo settore non si applicano l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 TUIR, nonché la legge 16 dicembre 1991, n. 398. Sostanzialmente, pertanto, le ASD che sono anche ETS/APS perdono la possibilità di applicare il loro particolare regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici, così come previsto e disciplinato dal TUIR, nonché il loro particolare regime IVA e IRES, così come previsto e disciplinato dalla legge 398/1991. Deve inoltre ritenersi che tali ASD perdano anche la possibilità di applicare normative che a loro volta presuppongono l’applicazione del regime ex legge 381/1991, come quella di cui all’art. 25, comma 2, legge 133/1999 (sull’esenzione di alcuni proventi dal reddito imponibile)…”
da http://www.vita.it/it/article/2019/05/06/sport-dilettantistico-conviene-ad-associazioni-e-societa-sportive-entr/151474/
“….Come si può evincere, l’adeguamento a queste novità metterebbe a dura prova gran parte delle circa 12.000 associazioni culturali attualmente esistenti sul territorio italiano, le quali spesso hanno una struttura ridotta al minimo essenziale e si reggono sugli sforzi in termini di tempo ed economici dei soci fondatori. Entrare nell’ottica di adeguamenti statutari, redazione di bilanci e creazione di siti web potrebbe non essere facile per queste realtà, costringendole a rinunciare all’adeguamento.
Le associazioni che rinunceranno all’adeguamento potranno continuare ad esistere e svolgere la propria attività istituzionale, ma a livello fiscale dovranno prendere atto di una situazione peggiorativa. L’associazione culturale potrà usufruire della neutralità fiscale ai fini IVA dei corrispettivi versati dai propri associati e tesserati, ma non saranno più considerati entrate decommecializzate. I corrispettivi costituiranno introiti da attività commerciale imponibili ai fini IRES, e, come per tutti gli altri introiti commerciali dell’associazione, non godranno delle agevolazioni della legge 398/1991 che prevede, tra l’altro, una base imponibile del 3% del fatturato.
Si può tranquillamente giungere alla conclusione che la riforma, che si prefiggeva l’obiettivo di uniformare a livello normativo il mondo delle associazioni e agevolarne la crescita, creerà ulteriore confusione e problemi alle stesse, scoraggiandone molte e ridimensionandone altre. Non resta che attendere ulteriori sviluppi (e si spera miglioramenti) di un percorso normativo che è ancora in evoluzione e che sarà ufficiale solo con l’entrata in funzione del RUNTS…”
da http://www.areaprofessionisti.it/le-associazioni-culturali-e-la-riforma-opportunita-o-capolinea/
“….Le associazioni sportive dilettantistiche o SSD invece, pur avendo i requisiti per l’iscrizione al RUNTS, possono ancora optare per il regime più conveniente della Legge 398/91 non iscrivendosi al nuovo registro unico. La L.398/91 prevede infatti una percentuale di redditività del 3% sulla quale va calcolata l’imposta IRES del 24% e un abbattimento dell’Iva pari al 50%. Il nuovo codice, non facendo alcuna menzione in materia d’Iva, obbligherebbe le ASD alla liquidazione ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto con il metodo Iva da Iva ed d una percentuale di redditività che parte dal 7%...”
da https://www.imposteediritti.it/la-riforma-degli-enti-del-terzo-settore/
“…Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per questi enti non conviene aderire alla riforma e assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, dato che mantengono maggiori benefici aderendo alla specifica normativa che resterà inalterata (legge 289/2002, art. 90) e quindi affiliandosi ad un ente di promozione sportiva o una federazione sportiva, con la successiva iscrizione al registro CONI. Potranno continuare a praticare attività sportiva a pagamento a favore dei soci, senza particolari limiti, e svolgere attività commerciale anche in modo prevalente, usufruendo del regime agevolato previsto dalla legge 398/199…”
da https://www.associazioni.avvocatoferrante.it/riforma-del-terzo-settore-che-fare.html
“…Confrontando tali modalità con quelle previste dalla L. 398/1991 (applicabile, tra gli altri soggetti, alle ASD e non anche agli ETS che invece devono adottare il regime fiscale forfetario previsto dal CTS (o quello ordinario ex TUIR) appare subito evidente che il regime ex art. 80, co. 1, Dlgs. 117/2017 è più oneroso…”
da https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&ved=2ahUKEwiqx6TUlOLlAhVE-qQKHZdFBdY4HhAWMAZ6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.odcecta.it%2Fodc%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D169%3Ariforma-terzo-settore-odcec-taranto%26id%3D57%3Aconvegno-del-28-03-2018%26Itemid%3D167&usg=AOvVaw0o3Nax521KdyYcF6Aa7pJ1
“…Arriviamo alla Legge 398 del 1991, quella che molte associazioni sportive con partita IVA applicano al proprio fatturato annuo. Rimane in vita?
- Si, rimane in vita ma solo per le ASD che non diventeranno ETS. Gli ETS con partita IVA avranno infatti un regime fiscale, sempre forfettario, meno vantaggioso rispetto a quello previsto dalla legge 398 del 1991"
da http://www.settimanasport.com/2018/03/19/leggi-notizia/argomenti/attualita-3/articolo/terzo-settore-le-novita-per-le-asd.html
“…Il regime 398 e l’attività dietro corrispettivo a soci e tesserati Come detto nei precedenti contributi una delle novità più importanti della Riforma sarà l’abolizione (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2020) del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991 per le bande, i cori, le filodrammatiche, le pro-loco e in generale le associazioni senza scopo di lucro.
Tale abrogazione non vi sarà invece per le ASD, che potranno quindi continuare ad usufruire del regime 398; qualora una ASD si iscrivesse al RUN non potrebbe invece più utilizzare il regime 398 ma dovrebbe optare per il regime forfetario previsto dall’art.80 per gli ETS in generale (di cui abbiamo parlato nello Speciale Riforma #7), che rimane però più svantaggioso rispetto al regime 398 sia ai fini dell’IRES che ai fini dell’IVA (per la quale l’art.80 del Codice non prevede ad oggi alcun tipo di agevolazione).
Per quanto riguarda invece la perdita della qualifica di ente non commerciale, per gli ETS in generale ciò si verifica quando le entrate commerciali superano quelle istituzionali (art.79, c.5); le ASD invece non perdono la qualifica di ente non commerciale nemmeno quando le entrate commerciali sono prevalenti (e ciò sulla base dell’art.149, c.4 del T.U.I.R., che non viene abrogato dalla Riforma).
Altra fondamentale agevolazione che viene conservata dalle ASD è la possibilità di fare attività istituzionale (ad esempio corsi di avviamento o perfezionamento alla pratica di una disciplina sportiva) dietro corrispettivo ai propri soci e tesserati non considerandola come commerciale, e ciò ai sensi dell’art.148, c.3 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986). Tale possibilità non vi sarà invece più per le altre tipologie associative, per le quali l’attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci diventerà (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2020) attività commerciale, con la sola eccezione delle APS, a cui la Riforma permette (art.85, c.1 del Codice) di considerare non commerciale l’attività fatta ai soci dietro corrispettivo.
Il regime dei compensi sportivi
Una delle più importanti agevolazioni per le ASD è la possibilità di retribuire coloro che svolgono attività sportiva (quali ad esempio atleti, allenatori, giudici di gara, commissari) fino a 7.500 euro (sono 10.000,00 ndr) l’anno non assoggettando tale compenso ad alcun tipo di tassazione: tali redditi sono considerati “redditi diversi” ai sensi dell’art.67, c.1, lett. m) del T.U.I.R. Tale previsione rimane per le ASD anche a seguito della Riforma.
Se però una ASD volesse diventare ente del Terzo settore (ETS) dovrebbe tenere conto dell’art.16 del Codice, il quale prevede che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro. La norma in esame parla di “lavoratori” in generale, non specificando che il riferimento è ai soli lavoratori subordinati: potrebbe quindi non essere così pacifica la possibilità di utilizzare il regime dei 7.500 euro per una ASD iscritta nel Registro unico.
In conclusione, in base alla lettura odierna della Riforma (il cui testo però potrebbe cambiare nei prossimi mesi), sembra più conveniente per le ASD rimanere fuori dal Registro unico nazionale e quindi non acquisire la qualifica di ETS: in tal modo è possibile sia conservare il regime 398 (con i benefici fiscali ad esso connessi) che continuare a svolgere attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci e tesserati considerandola non commerciale, ed è inoltre possibile continuare a retribuire i collaboratori sportivi tramite il regime di favore dei 7.500 euro.
Qualora un’ASD intendesse iscriversi al RUN, e quindi diventare ETS, tutti i benefici elencati vengono persi o modificati in senso peggiorativo per l’ente. “
da “https://www.volontariatotrentino.it/sites/default/files/download/Riforma%20del%20Terzo%20settore/Speciale%20Riforma%20n.10-Associazioni%20sportive%20e%20Riforma%20del%20Terzo%20settore.pdf”
“…La grave incertezza che ne deriva mi rende ancor più convinto che il Terzo Settore non sia, allo stato attuale, l'habitat più adatto allo sport dilettantistico, sebbene taluni illustri consulenti in materia sostengano il contrario: è senz'altro opportunità da non trascurare e che, una volta terminata la sua normazione, potrà dimostrare molti punti di convenienza, ma al momento mi sembra eccessivo sostenere che lo sport dilettantistico debba andare nel Terzo Settore. Matita e calcolatrice alla mano, è facile oggi dimostrare che un'ASD con proventi commerciali in Legge 398/91 e compensi sportivi possa risparmiare diversi quattrini rispetto ad altra con medesime caratteristiche che operi in seno al CTS; a sua volta, tale dimostrazione è la prova provata di come si debba valutare l'uno o l'altro scenario caso per caso, associazione per associazione, non certo enunciando una conclusione universale urbe et orbi. …Mantengo la mia personale convinzione che non conviene oggi trasmigrare nel CTS anche dopo la Circolare 18/E/2018, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una modalità applicativa della Legge 398/91 difforme dalla stessa norma e probabile prodromo ad un nuovo ciclo di controlli allo Sport, con quelle "attività commerciali direttamente connesse all'attività istituzionale" che si traducono in un esercizio di isolamento ed estrazione di redditi da tassare senza agevolazioni che a sua volta provoca una contorsione delle metodologie di determinazione del limite dei 400mila euro entro cui la L. 398 può operare. La sintesi da me proposta è che ad oggi non ci sono elementi sufficienti per valutare l'ingresso nel Terzo Settore, cosa diversa dal sostenere che sia meglio restarne fuori o entrarvi…”
da “http://professionistiterzosettore.com/doc/LO-SPORT-IN-TOSCANA-E-IL-TERZO-SETTORE_-RIFLESSIONI-E-DUBBI.pdf”
“…E’ dunque evidente che il transito nel RUNTS e il riconoscimento delle sportive quali Enti del Terzo Settore è particolarmente penalizzante a livello tributario, ed è prevedibile che, salvo esigenze particolari, saranno pochissime le sportive che chiederanno l’iscrizione al RUNTS…”
da “http://www.fiscosport.it/editorial/articolo/5137
“…Da qui la domanda che ci si sente fare in questi giorni dalle numerosissime associazioni culturali (bande musicali, cori, compagnie di teatro amatoriale) e ricreative (le pro loco, le associazioni “ex” sportive che, svolgendo prevalentemente se non esclusivamente attività non più riconosciute come sportive dal Coni, vedi il burraco, si trovano “espulse” dal mondo delle ASD) che operano sul territorio. Che fine facciamo? Ci conviene entrare nel terzo settore? Sono realtà che, fino ad oggi, in gran parte si sono amministrate facendo riferimento, per l’attività istituzionale all’articolo 148 del Tuir e per la parte commerciale optando per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991, agevolazioni che saranno perdute a seguito della progressiva entrata in vigore del codice del terzo settore.
…Rimane un ultimo problema da esaminare. Come è noto i cori, le bande musicali e le compagnie filodrammatiche possono riconoscere ai propri direttori artistici e tecnici dilettanti i compensi c.d. sportivi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir. Per la parte relativa alle sportive la Legge di Bilancio 2018 li ha qualificati collaborazione coordinata e continuativa. Essendo la medesima fattispecie concreta è possibile che si debba giungere alla stessa fattispecie astratta. E se così fosse scatterebbero per loro anche gli obblighi della comunicazione al centro per l’impiego e collegati. Al danno della perdita delle agevolazioni fiscali della L. 398/1991 e dell’articolo 148 Tuir anche la beffa dell’aumento degli adempimenti formali. “
da “https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2018-03-19_le-associazioni-culturali-fine.pdf
“…Pertanto, al momento possiamo solo dire che lo sport potrà rimanere estraneo alla riforma del terzo settore e che questo, per come si presenta oggi, non appare essere un gran male”
da https://www.energy-planet.it/news_dettaglio/altro/delibera-coni-e-riforma-terzo-settorele-conseguenze-per-lo-sport-italiano/291?categoria=altro&titolo=delibera-coni-e-riforma-terzo-settorele-conseguenze-per-lo-sport-italiano&id=291
“…Ma, volendo prescindere dal calcolo di convenienza del regime fiscale, su cui molto si è già scritto, vediamo quali sono gli adempimenti “aggiuntivi” che le sportive dovranno valutare nel caso in cui intendano entrare nel terzo settore. …Mentre nelle sportive tutti gli associati possono percepire compensi, con il solo limite del lucro indiretto, nelle aps i soggetti impiegati nell’attività remunerati non possono essere superiori al “cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.
Questo già “elimina” molte sportive dalla possibilità di diventare aps.
Gli enti del terzo settore con proventi, anche solo di carattere istituzionale, superiori a 220.000 euro sono tenuti a redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione; le sportive no.
Gli enti del terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il loro bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore e, se hanno ricavi comunque denominati superiori ai centomila euro devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet: “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati”. Le associazioni sportive no.
Gli enti del terzo settore debbono assicurare i propri volontari anche per la responsabilità civile verso i terzi. Le sportive no (e forse solo questo è un male per queste ultime).
Nelle associazioni del terzo settore che abbiano superato, per due anni consecutivi, due dei seguenti limiti:
- · 110.000 euro di attivo di stato patrimoniale,
- · 220.000 di “entrate comunque denominate”,
- · la media di cinque dipendenti occupati nel corso dell’esercizio,
vi sarà l’obbligo dell’organo di controllo, in cui, almeno un componente, deve avere i requisiti di cui all’articolo 2397 cod. civ. Nelle associazioni sportive no.
Gli enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 93 cts sono soggetti a controlli finalizzati ad accertare:
- · “La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore
- · Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- · L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore
- · Il diritto di avvalersi dei benefici, anche fiscali e del cinque per mille derivanti dall’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
- Il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite”
Questi controlli possono essere posti in essere dai seguenti soggetti:
“3. L’ufficio del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nei confronti degli enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio anche attraversamento accertamenti documentali, visite ed ispezioni d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice ...
- Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere ....dispongono i controlli amministrativi e contabili ....
- Le reti associative di cui all’articolo 41 comma due iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale ... e gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato... possono svolgere attività di controllo ... nei confronti dei rispettivi aderenti...”
Questi controlli non sono previsti per le sportive.
Infine l’articolo 90, comma 25, L. 289/2002 prevede una assegnazione in gestione della impiantistica sportiva pubblica in via preferenziale alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non si ritiene possa essere applicato in via estensiva agli enti del terzo settore.
Tutto questo per tacere dei dubbi (o, se preferite, delle non certezze) sull’applicabilità dei compensi sportivi dilettantistici.
Come si è visto, per le sportive, scegliere se diventare o meno ente del terzo settore non è solo una questione di pianificazione fiscale.
da “https://www.fisg.it/web/wp-content/uploads/2019/06/Articoli-EC-Maggio-Giugno.pdf”
Consigliamo anche di leggere il seguente documento:
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BBEDD598B-1EA4-4639-82D7-82C41E0C0BCA%7D
DI CONSEGUENZA: a differenza di chi “ribadisce fortemente la necessità per le associazioni Bandistiche di procedere, come sempre dichiarato, alla trasformazione associativa in APS e all’iscrizione prossima al RUNTS”, preferiamo avere un atteggiamento prudente, così come tutti i nostri esperti consigliano, restando in attesa di documenti ufficiali sui quali basare le nostre valutazioni.
Consigliamo quindi di NON fare scelte che, attualmente, risultano avventate oltreché, stante la situazione attuale, penalizzanti,